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CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19EU DIGITAL COVID CERTIFICATE

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INFORMAZIONI GENERALI

CHE COS’È LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19?

La Certificazione verde COVID-19 nasce per facilitare la libera circolazione in
sicurezza dei cittadini nell'Unione europea durante la pandemia di COVID-19.
Attesta di aver fatto la vaccinazione o di essere negativi al test o di essere
guariti dal COVID-19. La Certificazione contiene un QR Code che permette di
verificarne l’autenticità e la validità. La Commissione europea ha creato una
piattaforma tecnica comune per garantire che i certificati emessi da uno Stato
possano essere verificati nei 27 Paesi dell’UE: apre una nuova finestra più
Svizzera, Islanda, Norvegia e Lichtenstein. In Italia la Certificazione viene
emessa esclusivamente attraverso la Piattaforma nazionale del Ministero della
Salute in formato sia digitale sia stampabile.

CHI PUÒ OTTENERE LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19?

La Certificazione verde COVID-19 viene generata in automatico e messa a
disposizione gratuitamente nei seguenti casi:

 1. aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
 2. aver completato il ciclo vaccinale;
 3. aver fatto la dose aggiuntiva al primo ciclo di vaccinazione;
 4. essere risultati negativi a un tampone molecolare nelle ultime 72 ore o
    antigenico rapido nelle 48 ore precedenti;
 5. essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

QUALI TIPI DI TEST SONO VALIDI PER AVERE LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 IN
ITALIA?

Attualmente i test validi per avere la Certificazione verde Covid-19 sono i
seguenti:

 * test molecolare: permette di rilevare la presenza di materiale genetico (RNA)
   del virus; questo tipo di test è effettuato su un campione di secrezioni
   respiratorie, generalmente un tampone naso-faringeo ad oggi il gold standard,
   o su campione salivare secondo i criteri previsti dalla Circolare del
   Ministero della Salute del 24 settembre 2021: apre una nuova finestra.
 * test antigenico rapido inserito nell'elenco comune europeo: apre una nuova
   finestra dei test antigenici rapidi per COVID-19: questo test effettuato
   tramite tamponi nasali, orofaringei o nasofaringei permette di evidenziare
   rapidamente (30-60 min) la presenza di componenti (antigeni) del virus. Deve
   essere effettuato da operatori sanitari o da personale addestrato che ne
   certifica il tipo, la data in cui è stato effettuato e il risultato e
   trasmette i dati per il tramite del Sistema Tessera Sanitaria alla
   Piattaforma nazionale-DGC per l'emissione della Certificazione.

Sono al momento esclusi autotest rapidi, test antigenici rapidi su saliva e test
sierologici.

I test molecolari su campione salivare sono considerati un'opzione alternativa
ai tamponi oro/nasofaringei esclusivamente nelle seguenti circostanze:

 * per individui (sintomatici o asintomatici) fragili con scarsa capacità di
   collaborazione (ad esempio anziani in RSA, disabili, persone con disturbi
   dello spettro autistico);
 * nell’ambito di attività di screening in bambini coinvolti nel Piano di
   Monitoraggio della circolazione di SARS-CoV-2 in ambito scolastico;
 * per lo screening dei contatti di caso in bambini anche se la scuola non fa
   parte del Piano di Monitoraggio;
 * per operatori sanitari e socio-sanitari nel contesto degli screening
   programmati in ambito lavorativo.

In caso di positività del test salivare molecolare non sarà necessario
effettuare un test di conferma su campione nasofaringeo/orofaringeo.

Circolare del Ministero della Salute del 24 settembre 2021 – pdf: apre una nuova
finestra

QUALI SONO LE ATTIVITÀ E I SERVIZI IN ITALIA DOVE È RICHIESTA LA CERTIFICAZIONE
VERDE COVID-19?

Dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di
emergenza, l’utilizzo della Certificazione verde Covid-19 verrà esteso a tutto
il mondo del lavoro pubblico e privato. È quanto prevede il decreto legge
approvato dal Consiglio dei ministri il 16 settembre 2021.

Il decreto legge prevede:

 * tutto il personale delle Amministrazioni pubbliche è tenuto a essere in
   possesso della Certificazione verde Covid-19. L’obbligo riguarda inoltre il
   personale di Autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca d’Italia, enti
   pubblici economici e organi di rilevanza costituzionale. Il vincolo vale
   anche per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di
   vertice. Inoltre l’obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono
   a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le
   pubbliche amministrazioni;
 * chiunque svolge un’attività lavorativa nel settore privato, per accedere ai
   luoghi di lavoro, è obbligato a possedere ed esibire, su richiesta, la
   Certificazione verde COVID-19. L’obbligo è esteso anche a tutti i soggetti
   che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, formativa o
   di volontariato presso la medesima sede, anche con contratto esterno;
 * il personale amministrativo e i magistrati, per l’accesso agli uffici
   giudiziari, devono possedere ed esibire le Certificazioni verdi. Al fine di
   consentire il pieno svolgimento dei procedimenti, l’obbligo non si estende ad
   avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del
   magistrato estranei all’amministrazione della Giustizia, testimoni e parti
   del processo.

La Certificazione verde COVID-19 è già richiesta inoltre per:

 * partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose
 * accedere da parte di accompagnatori, visitatori, familiari per far visita a
   pazienti non affetti da Covid-19 in residenze sanitarie assistenziali,
   strutture di ospitalità e di lungodegenza, hospice, strutture riabilitative e
   strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e altre
   strutture residenziali e socioassistenziali; le direzioni sanitarie
   garantiscono la possibilità di visita con cadenza giornaliera da parte di
   familiari muniti della Certificazione verde COVID-19, consentendo anche di
   prestare assistenza quotidiana nel caso in cui la persona ospitata sia non
   autosufficiente
 * permanere da parte di accompagnatori di pazienti non affetti da Covid-19
   nelle sale di aspetto di dipartimenti di emergenza e urgenza, reparti di
   pronto soccorso, reparti ospedalieri, centri di diagnostica e poliambulatori
   specialistici
 * spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in "zona rossa" o
   "zona arancione"
 * accedere ai seguenti servizi e attività:
   * servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al
     tavolo, se al chiuso, con eccezione dei servizi di ristorazione all'interno
     di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai
     clienti che vi alloggiano;
   * spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
   * musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
   * piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere,
     anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al
     chiuso;
   * sagre e fiere, convegni e congressi;
   * parchi tematici e di divertimento e centri termali, esclusa l'erogazione
     delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo
     svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche;
   * centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività
     al chiuso;
   * sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
   * sale da ballo, discoteche, locali assimilati;
   * concorsi pubblici.
 * per utilizzare i seguenti mezzi di trasporto:
   * aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
   * navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad
     esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto
     di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per
     l'arcipelago delle Isole Tremiti;
   * treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo
     Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;
   * autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta
     indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su
     un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari,
     frequenze e prezzi prestabiliti;
   * autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di
     quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e
     regionale;
   * funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle
     cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in
     comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita dei titoli di
     viaggio.
   L’utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza green
   pass, fatta salva l’osservanza delle misure anti contagio.
 * per accedere a scuole e università:
   * chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche,
     educative e formative è tenuto a possedere la Certificazione verde
     Covid-19. Questa disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli
     studenti che frequentano i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di
     coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici
     superiori. L’obbligo riguarda non soltanto il personale scolastico ma
     chiunque debba accedere a una struttura del sistema nazionale di istruzione
     e di formazione, compresi i servizi educativi per l’infanzia, le strutture
     in cui si svolgono i corsi serali, i centri per l’istruzione degli adulti,
     i sistemi regionali di istruzione e Formazione tecnica superiore e degli
     Istituti tecnico superiori e il sistema della formazione superiore;
   * il personale, gli studenti e chiunque accede alle strutture delle
     istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica musicale e
     coreutica e alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle
     università devono possedere e sono tenuti a esibire la Certificazione verde
     COVID-19.
   L’obbligo di green pass per l’accesso a scuole e università resta in vigore
   fino al 31 dicembre 2021 (Decreto legge 10 settembre 2021, n. 122: apre una
   nuova finestra).

La Certificazione dovrà attestare di aver fatto almeno una dose di vaccino
oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare effettuato nelle 72 ore
antecedenti o rapido nelle 48 ore precedenti, oppure di essere guariti da
COVID-19 nei sei mesi precedenti.

La Certificazione verde COVID-19 è richiesta in “zona bianca” ma anche nelle
zone “gialla”, “arancione” e “rossa”, dove i servizi e le attività siano
consentiti.

Esenzioni

E' GRATUITA LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19?

Sì, la Certificazione verde COVID-19 è gratuita. Non occorre pagare nulla per
scaricarla o visualizzarla o stamparla. Nessun costo viene richiesto con la
notifica, che puoi ricevere soltanto:

 * via email da mittente "Ministero della Salute"
   (noreply.digitalcovidcertificate@sogei.it)
 * via SMS da mittente MIN SALUTE

IN QUANTO TEMPO VIENE GENERATA E PER QUANTO TEMPO È VALIDA LA CERTIFICAZIONE?

Il tempo di emissione e la durata della Certificazione variano a seconda della
prestazione sanitaria a cui è collegata.

La durata della Certificazione varia a seconda della prestazione sanitaria a cui
è collegata.

In caso di vaccinazione:

 1. per la prima dose dei vaccini che ne richiedono due, la Certificazione sarà
    generata dal 12° giorno dopo la somministrazione e avrà validità a partire
    dal 15° giorno fino alla dose successiva;
 2. nei casi di seconda dose e dose unica per infezione precedente alla
    vaccinazione o infezione successiva almeno dopo 14 giorni dalla prima dose,
    la Certificazione sarà generata entro un paio di giorni e sarà valida per 12
    mesi dalla data di somministrazione;
 3. nei casi di vaccino monodose, la Certificazione sarà generata dal 15° giorno
    dopo la somministrazione e sarà valida per 12 mesi.

Nei casi di tampone negativo la Certificazione sarà generata in poche ore e avrà
validità per 48 ore dall’ora del prelievo in caso di test antigenico rapido, di
72 ore in caso di test molecolare.

Nei casi di guarigione da COVID-19 la Certificazione sarà generata entro il
giorno seguente e avrà validità per 180 giorni (6 mesi).

ATTENZIONE: a partire dal 19 settembre 2021, la validità delle Certificazioni
verdi Covid-19 già emesse per completamento del ciclo vaccinale verrà
automaticamente portata a 12 mesi dalla Piattaforma nazionale DGC. L'App di
verifica applicherà i nuovi criteri di validità semplicemente leggendo il QR
Code, che non cambierà, anche se nella certificazione vi è ancora scritto
"Validità in Italia: 9 mesi". Per un breve periodo transitorio dopo la
pubblicazione in Gazzetta ufficiale della Legge di conversione del Decreto legge
105 del 2021, anche le nuove Certificazioni potrebbero riportare scritto
"Validità in Italia: 9 mesi", ma saranno comunque valide 12 mesi.

POSSO ACCOMPAGNARE UNA PERSONA IN OSPEDALE O IN PRONTO SOCCORSO E ACCEDERE ALLE
SALE DI ASPETTO CON LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19?

Sì, la Certificazione verde Covid-19 consente agli accompagnatori dei pazienti
non affetti da COVID-19 di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti
d'emergenza e accettazione, dei reparti di pronto soccorso e dei reparti delle
strutture ospedaliere, centri di diagnostica e poliambulatori specialistici.

La Certificazione permette, inoltre, di far visita a un malato non affetto da
COVID-19 o a una persona anziana nelle strutture sanitarie e sociosanitarie come
RSA, Hospice, Case di riposo, strutture per la riabilitazione.

Le direzioni sanitarie garantiscono la possibilità di visita con cadenza
giornaliera da parte di familiari muniti della Certificazione verde COVID-19,
consentendo anche di prestare assistenza quotidiana nel caso in cui la persona
ospitata sia non autosufficiente.

I BAMBINI SONO ESONERATI DALLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 PER ACCEDERE PER
ESEMPIO A BAR, RISTORANTI, MUSEI, PARCHI DI DIVERTIMENTO?

Sì, i bambini sotto i 12 anni sono esentati dalla certificazione verde Covid-19
per accedere alle attività e servizi per i quali nel nostro Paese è invece
necessario il “green pass”, come appunto mangiare seduti al tavolo in una sala
al chiuso di un ristorante, visitare un museo o un parco di divertimento.

La Certificazione non è richiesta, inoltre, per accedere da parte di bambini e
ragazzi ai centri educativi per l'infanzia e ai centri estivi incluse le
relative attività di ristorazione.

Tuttavia si ricorda che attualmente in caso di viaggio dall’estero in Italia, ai
bambini con più di 6 anni è richiesto il tampone molecolare o antigenico rapido.

Per i viaggi fuori dall'Italia, i limiti sono decisi dai singoli Paesi e possono
variare in base alla situazione epidemiologica.

Prima di metterti in viaggio, informati sui siti dei Paesi di destinazione.

LE MIE CONDIZIONI DI SALUTE NON MI PERMETTONO DI FARE LA VACCINAZIONE, CHE COSA
DEVO FARE PER ACCEDERE ALLE ATTIVITÀ E AI SERVIZI DOVE È RICHIESTA LA
CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19?

Per accedere ai servizi e alle attività che richiedono un green pass, le persone
che non possono ricevere o completare la vaccinazione per motivi di salute
possono utilizzare fino al 30 novembre 2021 (termine prorogato con Circolare del
Ministero della Salute del 25 settembre 2021-pdf: apre una nuova finestra) una
Certificazione di esenzione dalla vaccinazione, rilasciata dai medici
vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari
regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta
dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione
anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e
controindicazioni definite dalla Circolare Ministero della Salute del 4 agosto
2021 - pdf: apre una nuova finestra.

Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari
regionali sempre fino al 30 novembre. La Certificazione di esenzione è in
formato cartaceo, gratuita e non contiene la motivazione clinica dell’esenzione.

Si precisa che non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già
emesse, salvo i casi in cui le stesse contengano dati del soggetto interessato,
ulteriori rispetto a quelli indicati per la loro compilazione, a carattere
sensibile (es. motivazione clinica dell’esenzione).

Le persone con Certificazione di esenzione dovranno continuare a usare
dispositivi di protezione individuale, mantenere il distanziamento fisico dalle
persone non conviventi, lavare le mani, evitare assembramenti in particolare in
locali chiusi, rispettare le condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i
mezzi di trasporto.

SONO UN VOLONTARIO CHE HA PARTECIPATO ALLA SPERIMENTAZIONE DEL VACCINO REITHERA,
COME POSSO OTTENERE LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19?

Ai cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell’ambito
della sperimentazione denominata Covitar, possono utilizzare un Certificato di
esenzione temporanea alla vaccinazione anti-COVID-19, in formato cartaceo o
digitale, per l’accesso ai servizi e attività sul territorio nazionale per i
quali è necessario il green pass.

La certificazione, con validità fino al 30 novembre 2021 (termine prorogato con
Circolare del Ministero della Salute del 25 settembre 2021-pdf: apre una nuova
finestra), sarà rilasciata dal medico responsabile del centro di sperimentazione
in cui è stata effettuata la vaccinazione, in attesa di definire indicazioni per
la vaccinazione con un altro vaccino approvato dall’Agenzia europea per i
medicinali (EMA), secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero della
Salute del 5 agosto 2021 - pdf: apre una nuova finestra.

Si precisa che non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già
emesse.

Le persone con Certificazione di esenzione dovranno continuare a usare
dispositivi di protezione individuale, mantenere il distanziamento fisico dalle
persone non conviventi, lavare le mani, evitare assembramenti in particolare in
locali chiusi, rispettare le condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i
mezzi di trasporto.

PERSONE VACCINATE

HO FATTO LA TERZA DOSE BOOSTER DI VACCINO, RICEVERÒ UNA CERTIFICAZIONE VERDE
COVID-19?

Sì, le nuove Certificazioni per “terza dose” vengono emesse il giorno successivo
alla vaccinazione e hanno validità per 12 mesi dalla data della somministrazione
della dose aggiuntiva al ciclo completato (terza dose per ciclo a due dosi,
seconda dose in caso di ciclo completato con dose singola).

I nuovi green pass vengono emessi indicando nel "numero di dosi effettuate /
numero totale dosi previste per ciclo vaccinale completo":

 * 2 di 1 nel caso di precedente completamento del ciclo vaccinale con vaccino
   monodose o con dose unica dopo guarigione da Covid-19;
 * 3 di 2 nel caso di completamento del ciclo vaccinale dopo due dosi.

Nel nostro Paese, il via alla vaccinazione con dose aggiuntiva è stato dato il
20 settembre 2021, quello per la dose booster (richiamo) il 27 settembre. La
Piattaforma nazionale DGC ha cominciato a rilasciare le nuove Certificazioni di
dose aggiuntiva e booster dai primi di ottobre 2021.

GLI ISCRITTI ALL’AIRE, I DIPENDENTI DELLE ISTITUZIONI DELL’UE, IL PERSONALE
DIPLOMATICO E IL PERSONALE DI ENTI E ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E RELATIVI
FAMILIARI A CARICO, CHE VIVONO SUL TERRITORIO NAZIONALE E CHE SONO STATI
VACCINATI IN ITALIA POSSONO ACQUISIRE LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19?

Sì, anche i dipendenti delle istituzioni dell’UE, il personale diplomatico e il
personale di enti e organizzazioni internazionali e relativi familiari a carico,
che vivono sul territorio nazionale e che sono stati vaccinati in Italia, nonché
i cittadini italiani iscritti all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti
all’Estero), possono acquisire la certificazione verde COVID-19 dal sito
istituzionale.

Seleziona la funzione Utente non iscritto al SSN vaccinato in Italia, inserisci
il codice fiscale o l'identificativo assegnato dal Sistema Tessera Sanitaria per
accedere alla vaccinazione e la data dell'ultima vaccinazione, senza la
necessità dell’AUTHCODE.

Attenzione: se sei in possesso della Tessera Sanitaria, devi ottenere la
Certificazione selezionando su questo sito "Utente provvisto di Tessera
sanitaria" o negli altri modi e canali disponibili.
Come ottenere la certificazione

HO FATTO OGGI LA PRIMA DOSE DI VACCINO, QUANDO RICEVERÒ IL GREEN PASS?

La Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione (prima dose) viene generata
automaticamente dalla Piattaforma nazionale-DGC dopo 12 giorni dalla
somministrazione ed è valida dal 15° giorno dal vaccino fino alla data della
seconda dose.

La Certificazione dopo la seconda dose verrà rilasciata entro 24/48 ore dalla
seconda somministrazione e sarà valida per 12 mesi.

HO AVUTO IL COVID E MI SONO VACCINATO CON UNA SOLA DOSE, QUANDO POTRÒ OTTENERE
LA CERTIFICAZIONE PER VACCINAZIONE VALIDA PER UN ANNO?

A partire dal 20 luglio 2021 la Piattaforma nazionale-DGC produrrà le
Certificazioni verdi COVID-19 per vaccinazione anche per coloro che si sono
ammalati e poi hanno fatto il vaccino entro un anno dalla malattia, quindi anche
prima dei 90 giorni e dopo i 180 giorni dalla malattia come disposto in
precedenza. Questo in accordo con le indicazioni del CTS del 16 luglio 2021.

Pertanto tutti coloro che hanno avuto il COVID e si sono vaccinati entro l’anno
dal primo tampone molecolare positivo riceveranno una Certificazione verde
COVID-19 (dose 1 di 1) valida per 12 mesi dalla data di somministrazione del
vaccino.

ESENZIONI

QUALI CATEGORIE DI PERSONE SONO ESENTI DALL'OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE VERDE
COVID-19 PER ACCEDERE AD ATTIVITÀ E SERVIZI PER I QUALI È PREVISTO IL GREEN
PASS?

Non è richiesta la Certificazione verde COVID-19 alle seguenti categorie di
persone:

 * bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale;
 * soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea
   certificazione medica. Fino al 30 novembre 2021 (termine prorogato con
   Circolare del Ministero della Salute del 25 settembre 2021-pdf: apre una
   nuova finestra), possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione in
   formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei
   Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai
   Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell’assistito che
   operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale,
   secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite
   dalla Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021: apre una nuova
   finestra. Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai
   Servizi sanitari regionali sempre fino al 30 novembre;
 * cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell’ambito
   della sperimentazione Covitar. La certificazione, con validità fino al 30
   novembre 2021, sarà rilasciata dal medico responsabile del centro di
   sperimentazione in cui è stata effettuata in base alla Circolare del
   Ministero della Salute 5 agosto 2021 - pdf: apre una nuova finestra
 * persone in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2
   rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San
   Marino, nelle more dell'adozione della circolare del Ministero della salute
   che definisce modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni
   dell'Agenzia europea per i medicinali, e comunque non oltre il 15 ottobre
   2021 (Decreto legge 6 agosto 2021 n.111: apre una nuova finestra).

In merito alle proroghe di validità delle certificazioni di esenzione, si
precisa che non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già
emesse, salvo i casi in cui le stesse contengano dati del soggetto interessato,
ulteriori rispetto a quelli indicati per la loro compilazione, a carattere
sensibile (es. motivazione clinica dell’esenzione).

I CITTADINI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO, VACCINATI NEL LORO STATO E IN
POSSESSO DI CERTIFICATO DI VACCINAZIONE ANTI SARS-COV-2, POSSONO ACCEDERE AD
ATTIVITÀ E SERVIZI PER I QUALI È PREVISTO IL GREEN PASS?

Sì, fino al 15 ottobre tutte le persone in possesso di un certificato di
vaccinazione anti SARS-CoV-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie
della Repubblica di San Marino possono viaggiare in Italia utilizzando i mezzi
di trasporto (aerei, treni, navi, pullman) e accedere ad attività e servizi,
scuole e università, dove è previsto l’obbligo di green pass.

Decreto legge 6 agosto 2021 n.111: apre una nuova finestra

PERSONE GUARITE

SONO GUARITO DAL COVID DA MENO DI SEI MESI, COME FACCIO A OTTENERE LA
CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19?

Per prima cosa è necessario che il tuo certificato di guarigione venga trasmesso
a livello centrale. Il tuo medico curante o l'ASL che ha emesso la
certificazione di fine isolamento dovranno infatti inserire i tuoi dati nel
Sistema Tessera Sanitaria. Solamente dopo tale inserimento il Ministero della
Salute potrà generare in automatico la tua Certificazione verde Covid-19 che
avrà una validità di 180 giorni (6 mesi) dal primo tampone molecolare positivo.

Inoltre, se hai fatto la vaccinazione entro 12 mesi dopo la guarigione,
riceverai in automatico anche una Certificazione per completamento del ciclo
vaccinale.

SONO GUARITO DAL COVID-19 DA MENO DI 6 MESI, MA NON HO RICEVUTO LA
CERTIFICAZIONE COVID-19. CHE COSA POSSO FARE?

Solo alcune Regioni hanno trasmesso alla Piattaforma nazionale-DGC i dati delle
guarigioni per l'emissione automatica delle Certificazioni verdi per guarigione.
Se non hai ricevuto un SMS o email con l'AUTHCODE e non la trovi in APP IO o
accedendo con SPID dal sito www.dgc.gov.it è probabile che il medico o la Asl
non abbiano inserito nel sistema Tessera sanitaria i dati relativi al tuo
certificato di guarigione. In questo caso devi rivolgerti al tuo medico di
famiglia o alla Asl perché inseriscano i dati nel sistema. La Certificazione
verde COVID-19 per guarigione verrà rilasciata dopo qualche minuto. 

HO AVUTO IL COVID E FATTO UNA DOSE DI VACCINO, MI È ARRIVATA UNA CERTIFICAZIONE
DI PRIMA DOSE VALIDA FINO ALLA SECONDA, CHE NON DEVO FARE. QUANDO POTRÒ AVERE LA
CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 VALIDA PER UN ANNO?

Tutti coloro che dopo l’infezione COVID-19 hanno fatto una dose di vaccino entro
l’anno dall’esordio della malattia (cioè dalla data del tampone molecolare
positivo) riceveranno una nuova Certificazione valida per 12 mesi dalla data di
somministrazione della prima dose di vaccino. La nuova Certificazione è in
sostituzione di quella eventualmente già ricevuta con indicazione a completare
il ciclo vaccinale con una seconda dose.

Ciò grazie alla presa d’atto del 24 giugno da parte del Garante della privacy
delle misure adottate dal Ministero della Salute per assicurare integrità e
riservatezza dei dati sulle infezioni pregresse delle persone vaccinate. In
accordo, inoltre, con il parere del CTS del 16 luglio 2021, l’intervallo di
validità della vaccinazione nei guariti è stato esteso fino a un anno (non più
tra i 90 e i 180 giorni dall’esordio).

HO FATTO LA PRIMA DOSE DI VACCINO E DOPO HO PRESO IL COVID-19, POSSO AVERE IL
GREEN PASS PER VACCINAZIONE COMPLETA?

Se hai contratto il Covid-19, dopo la somministrazione della prima dose di un
vaccino che ne prevede due, riceverai la Certificazione verde Covid-19 di
vaccinazione completata (1 di 1) se l'infezione Covid-19 è avvenuta oltre il
quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino (fa
fede la data del primo test molecolare positivo) e hai già avuto un green pass
di guarigione.

Se hai contratto il Covid-19 entro quattordici giorni dalla somministrazione
della prima dose di vaccino, è indicato il completamento della schedula
vaccinale con una seconda dose da effettuare entro sei mesi (180 giorni)
dall'infezione (data del primo test molecolare positivo) e quindi riceverai il
green pass di ciclo completato (2/2) dopo aver effettuato la seconda dose.

Il 16 settembre 2021 sono state emesse le Certificazioni verdi Covid-19 per
oltre 56mila persone che si sono ammalate dopo il 14mo giorno dalla prima dose
del vaccino e avevano un green pass di guarigione (anche se scaduto). Dal 17
settembre l'emissione del green pass vaccinale dose 1 di 1 per chi si è ammalato
dopo 14 gg dalla prima dose è a regime.

Circolare del Ministero della Salute del 9 settembre 2021 - pdf: apre una nuova
finestra

SCUOLA E UNIVERSITÀ

CHI È TENUTO A MOSTRARE LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 ALL’INTERNO DEGLI
ISTITUTI SCOLASTICI?

 * Tutto il personale scolastico (dirigente scolastico, personale docente e
   personale ATA) ha l’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde
   (Decreto-legge n.111/2021: apre una nuova finestra).
 * L'obbligo è stato esteso anche al personale dei servizi educativi per
   l’infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), dei
   sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), dei
   sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione
   Tecnica Superiore (IFTS) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e agli
   studenti che frequentano gli Istituti Tecnici Superiori (ITS)
 * Inoltre, l’obbligo di esibire la certificazione verde COVID-19 riguarda tutti
   i soggetti esterni che prestino attività lavorativa o professionale nella
   scuola, ai genitori e familiari degli studenti e a tutte le persone che, a
   qualunque titolo, entrino nei locali scolastici ( Decreto-legge n.122/2021:
   apre una nuova finestra)

Sono esenti:

 * i bambini, gli alunni e gli studenti, coloro che frequentano i sistemi
   regionali di formazione, a eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi
   formativi degli istituti tecnici superiori e degli istituti di istruzione e
   formazione tecnica superiore;
 * i soggetti che, sulla base di idonea certificazione medica e in conformità
   alle indicazioni della Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021
   - pdf: apre una nuova finestra, sono esenti dalla campagna vaccinale.

Per saperne di più:
#IoTornoaScuola – sezione del sito del Ministero dell’Istruzione: apre una nuova
finestra

CHI È TENUTO A MOSTRARE LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 ALL’INTERNO DELLE
UNIVERSITÀ?

Il personale universitario interno ed eterno, gli studenti universitari e
chiunque accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e
dell’alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché alle altre
istituzioni di alta formazione collegate alle università.

Sono esenti:

i soggetti che, sulla base di idonea certificazione medica e in conformità alle
indicazioni della Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 - pdf:
apre una nuova finestra, sono esenti dalla campagna vaccinale.

IL PERSONALE SCOLASTICO E UNIVERSITARIO E GLI STUDENTI UNIVERSITARI CHE NON
HANNO RICEVUTO LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 PUR AVENDONE I REQUISITI,
POSSONO ACCEDERE AI LOCALI DELLA SCUOLA E DELL’UNIVERSITÀ CON ALTRO CERTIFICATO?

Sì, in caso la Certificazione verde COVID-19 non sia stata generata e non sia
stata consegnata all'interessato in formato cartaceo o digitale pur avendone i
requisiti, è possibile presentare un certificato rilasciato dalla struttura
sanitaria o dal professionista sanitario o dal medico di medicina generale che
ha effettuato la vaccinazione. Il certificato può sostituire il green pass anche
se attesta l'avvenuta guarigione o l'esito negativo di un tampone antigenico
rapido (entro 48 ore dal prelievo) o molecolare (entro 72 ore).

LEGGE 24 settembre 2021, n. 133: apre una nuova finestra

VIAGGI

CHI PUÒ VIAGGIARE DALL'ESTERO IN ITALIA CON LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19?

La Certificazione verde COVID-19 semplifica l'ingresso in Italia dai Paesi
dell'Unione europea, da altri Paesi europei come Islanda, Norvegia,
Liechtenstein, Svizzera, Andorra e Principato di Monaco e da Israele. Per
entrare in Italia, la Certificazione verde COVID-19 del viaggiatore deve
attestare una delle seguenti condizioni:

 * aver completato il ciclo vaccinale prescritto anti-SARS-CoV-2 
 * oppure esser guariti da COVID-19 (la validità del certificato di guarigione è
   pari a 180 giorni dalla data del primo tampone positivo)
 * oppure essersi sottoposti a tampone molecolare o antigenico effettuato
   nelle 48 ore prima dell’ingresso in Italia con esito negativo. I minori al di
   sotto dei 6 anni sono esentati dall’effettuare il tampone pre-partenza.

Per ulteriori informazioni o per conoscere i requisiti di ingresso, anche per
chi proviene da altri Paesi, consulta la pagina Viaggiatori: apre una nuova
finestra

DEVO FARE IL TAMPONE AL MIO RIENTRO IN ITALIA DA UN VIAGGIO ALL’ESTERO ANCHE SE
HO UNA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 PER PRIMA DOSE DI VACCINO?

Sì, per rientrare occorre fare un test molecolare o antigenico rapido. Serve
infatti un tampone o una certificazione per ciclo vaccinale completato da almeno
14 giorni per entrare in Italia, anche se hai viaggiato in un Paese europeo che
accetta un certificato con ciclo vaccinale non completo.

Ordinanza 18 giugno 2021: apre una nuova finestra

PER VIAGGIARE IN ITALIA, I BAMBINI SOTTO I 6 ANNI DEVONO AVERE LA CERTIFICAZIONE
VERDE COVID-19 CHE PROVI DI AVER FATTO UN TEST?

No. Ai fini dell'ingresso nel territorio nazionale, i bambini di età inferiore
ai sei anni sono esentati dall'effettuazione del test molecolare o antigenico. E
quindi dalla relativa Certificazione.

VACCINATI ALL'ESTERO

I CITTADINI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO POSSONO SPOSTARSI IN ITALIA E
ACCEDERE AD ATTIVITÀ E SERVIZI, SCUOLE E UNIVERSITÀ CON IL CERTIFICATO DI
VACCINAZIONE ANTI SARS-COV-2 RILASCIATO DAL PROPRIO STATO?

Sì, fino al 15 ottobre tutte le persone in possesso di un certificato di
vaccinazione anti SARS-CoV-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie
della Repubblica di San Marino possono viaggiare in Italia utilizzando i mezzi
di trasporto (aerei, treni, navi, pullman) e accedere ad attività e servizi,
scuole e università, dove è previsto l’obbligo di green pass.

Decreto legge 6 agosto 2021 n.111: apre una nuova finestra

SONO UN CITTADINO ITALIANO VACCINATO O GUARITO ALL’ESTERO, ATTUALMENTE IN
ITALIA, COME POSSO OTTENERE LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19?

I cittadini italiani (anche residenti all’estero) e i loro familiari conviventi,
indipendentemente dal fatto che siano iscritti al Servizio Sanitario Nazionale o
al SASN (Assistenza Sanitaria al Personale Navigante), e tutti i soggetti
iscritti a qualunque titolo al Servizio Sanitario Nazionale che sono stati
vaccinati all’estero contro il SARS-CoV-2 o che sono guariti all’estero da
COVID-19, potranno richiedere, se si trovano già sul territorio italiano , il
rilascio delle certificazioni verdi COVID-19 per vaccinazione o per guarigione,
emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC. I cittadini dovranno recarsi presso le
Aziende Sanitarie locali di competenza territoriale e presentare, oltre al
documento di riconoscimento e l’eventuale codice fiscale, la documentazione
necessaria secondo la Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 -
pdf: apre una nuova finestra.
ATTENZIONE. Una volta ricevuto il codice AUTHCODE, che viene inviato dal
Ministero della Salute entro pochi minuti dalla registrazione della vaccinazione
alla Asl, l’utente potrà recuperare la Certificazione da questo sito accedendo
alla sezione recupero con Tessera sanitaria ma selezionando la seconda opzione
“Utente senza tessera sanitaria o vaccinato all’estero” e quindi inserendo il
codice AUTHCODE, il tipo e numero di documento presentato alla Asl.

QUALI VACCINI SOMMINISTRATI ALL’ESTERO SONO VALIDI IN ITALIA PER OTTENERE LA
CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19?

Sono validi per ottenere la Certificazione verde COVID-19 in Italia i vaccini
approvati dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA) e inseriti nel Piano
nazionale vaccini, ad oggi: Comirnaty di Pfizer-BioNtech, Moderna, Vaxzevria
(AstraZeneca), Janssen (Johnson & Johnson) 

Sono, inoltre, riconosciuti equivalenti i seguenti vaccini, somministrati dalle
autorità sanitarie nazionali competenti estere:

 * vaccini per i quali il titolare dell’autorizzazione all’immissione in
   commercio è lo stesso dell’Unione Europea. L’elenco completo è consultabile
   nella Circolare del Ministero della Salute del 23 settembre 2021-pdf: apre
   una nuova finestra
 * Covishield (Serum Institute of India), prodotti su licenza di AstraZeneca;
 * R-CoVI (R-Pharm), prodotto su licenza di AstraZeneca;
 * Covid-19 vaccine-recombinant (Fiocruz), prodotto su licenza di AstraZeneca.

Si precisa che anche tali vaccini sono considerati validi ai fini dell’emissione
della Certificazione verde COVID-19 a favore dei cittadini italiani (anche
residenti all’estero), dei loro familiari conviventi e dei cittadini stranieri
che risiedono in Italia per motivi di lavoro o studio, indipendentemente dal
fatto che siano iscritti al Servizio Sanitario Nazionale o al SASN (Assistenza
Sanitaria al Personale Navigante), nonché di tutti i soggetti iscritti a
qualunque titolo al Servizio Sanitario Nazionale che sono stati vaccinati
all’estero contro il SARS-CoV-2.

Inoltre, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di
ingressi transfrontalieri, i certificati di vaccinazione rilasciati dalle
autorità sanitarie nazionali competenti estere, a seguito di vaccinazione con
vaccini autorizzati da EMA o con i vaccini equivalenti, sono considerati come
equipollenti alla Certificazione verde COVID-19.

Le certificazioni dovranno riportare almeno i seguenti contenuti:

 * dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita);
 * dati relativi al vaccino (denominazione e lotto);
 * data/e di somministrazione del vaccino;
 * dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, autorità
   sanitaria).

Le certificazioni vaccinali, in formato cartaceo e/o digitale, dovranno essere
redatte almeno in una delle seguenti lingue: italiano, inglese, francese,
spagnolo o tedesco. Nel caso in cui il certificato non fosse stato rilasciato in
una delle cinque lingue indicate è necessario che venga accompagnato da una
traduzione giurata.

La validità dei certificati vaccinali è la stessa prevista per la certificazione
verde COVID-19 emessa dallo Stato italiano.

I CITTADINI SENZA FISSA DIMORA, VACCINATI ALL'ESTERO, POSSONO ACCEDERE ALLE
MENSE E AI SERVIZI SOCIALI?

Sì, i cittadini dell'Unione europea e dei Paesi terzi, senza fissa dimora, in
possesso, rispettivamente, dei codici ENI (Europeo non iscritto) e STP
(Straniero temporaneamente presente), nonché dei codici fiscali numerici
provvisori, sottoposti alla profilassi vaccinale anti SARS-CoV-2 nel rispetto
della Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 - pdf: apre una
nuova finestra, possono accedere alle mense e ai servizi sociali. Per poter
garantire l'identificazione univoca della persona vaccinata anche mediante mezzi
informatici, sono assegnati, ove possibile, una Certificazione verde COVID-19
provvisoria o, in alternativa, un codice a barre personale.

PRIVACY E SICUREZZA

È POSSIBILE FALSIFICARE O MANOMETTERE UNA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19?

No, la Certificazione non è falsificabile e non può essere contraffatta o
manomessa. Ogni Certificazione viene prodotta digitalmente con una chiave
privata dall’ente che rilascia la Certificazione (in Italia il Ministero della
Salute). Le chiavi private assicurano l’autenticità delle Certificazioni, e
vengono custodite in sistemi di massima sicurezza. Le corrispondenti chiavi
pubbliche vengono poi utilizzate per verificare le Certificazioni attraverso le
app di verifica (in Italia VerificaC19).

Questo sistema di crittografia a doppia chiave assicura che non sia possibile
risalire dalla chiave pubblica alla chiave privata e quindi rende impossibile
produrre certificazioni non autentiche.L'app non ha bisogno di essere collegata
alla rete per verificare le informazioni sulle Certificazioni. VerificaC19, si
collega alla rete unicamente una volta al giorno per aggiornare le chiavi
pubbliche di tutti i paesi europei. Nessun dato personale contenuto nelle
Certificazioni viene quindi veicolato all’esterno al momento della verifica, né
memorizzato sul dispositivo del verificatore.

Ulteriori informazioni tecniche sul funzionamento del sistema sono disponibili
su Digital Green Certificate – Public Key Certificate Governance: apre una nuova
finestra e su DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1073 DELLA COMMISSIONE del 28
giugno 2021: apre una nuova finestra

IN FASE DI VERIFICA DELLA CERTIFICAZIONE, I MIEI DATI PERSONALI SONO TUTELATI?

Grazie all’utilizzo di un’App di verifica, che in Italia si chiama VerificaC19,
il personale addetto avrà la possibilità di verificare la validità e
l’autenticità delle Certificazioni. Sarà sufficiente mostrare il QR Code della
Certificazione. In caso di formato cartaceo, piegando il foglio, sarà possibile
tutelare le proprie informazioni personali. Il QR Code non rivela l’evento
sanitario che ha generato la Certificazione verde. Le uniche informazioni
personali visualizzabili dall’operatore saranno quelle necessarie per
assicurarsi che l'identità della persona corrisponda con quella
dell'intestatario della Certificazione. La verifica non prevede la
memorizzazione di alcuna informazione riguardante il cittadino sul dispositivo
del verificatore.

Informazioni per gli operatori - App VerificaC19

Il codice open source dell'App VerificaC19 è disponibile su Github ai seguenti
indirizzi:

 * https://github.com/ministero-salute/it-dgc-verificaC19-ios: apre una nuova
   finestra
 * https://github.com/ministero-salute/it-dgc-verificaC19-android: apre una
   nuova finestra



Ulteriori informazioni tecniche sul funzionamento del sistema sono disponibili
su Digital Green Certificate – Public Key Certificate Governance: apre una nuova
finestra e su DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1073 DELLA COMMISSIONE del 28
giugno 2021: apre una nuova finestra

COME FARE

COME SI ACQUISISCE LA CERTIFICAZIONE?

Per andare incontro alle esigenze di tutta la popolazione, a prescindere dal
livello di digitalizzazione, è possibile acquisire la Certificazione in diversi
modi.Si può infatti scegliere tra canali digitali e canali fisici. La
disponibilità della Certificazione viene comunicata tramite email o SMS (ai
contatti indicati in fase di prestazione sanitaria: vaccinazione, test o
guarigione) con un codice per scaricarla.

CANALI DIGITALI

Via APP
 * Immuni: è dotata di una nuova funzione che consente di scaricare la
   Certificazione inserendo il numero e la data di scadenza della propria
   Tessera sanitaria e il codice (AUTHCODE) ricevuto via email o SMS ai contatti
   comunicati in fase di prestazione sanitaria.
 * App IO: attraverso una notifica sul proprio dispositivo mobile, gli utenti
   dell’app IO (che già la usano o intendono scaricarla) che abbiano effettuato
   l’accesso con la propria identità digitale (SPID/CIE), potranno visualizzare
   la propria Certificazione direttamente dal messaggio.

Siti web
 * Sito dedicato, è possibile utilizzare l’identità digitale (SPID/CIE) per
   acquisire la propria Certificazione. In alternativa è possibile inserire il
   numero e la data di scadenza della propria Tessera sanitaria (o in
   alternativa il documento d’identità per coloro che non sono iscritti al SSN)
   e il codice (AUTHCODE) ricevuto via email o SMS ai contatti comunicati in
   fase di prestazione sanitaria.
 * Fascicolo sanitario elettronico, accedendo al proprio Fascicolo sanitario
   regionale, è possibile acquisire la propria Certificazione.

CANALI FISICI

In caso di difficoltà ad accedere alla Certificazione con strumenti digitali, è
possibile rivolgersi al proprio medico di medicina generale, al pediatra di
libera scelta, o al farmacista, che potranno recuperare la Certificazione grazie
al Sistema Tessera Sanitaria. Porta con te il codice fiscale e i dati della
Tessera Sanitaria che dovrai mostrare loro. La Certificazione verde COVID-19
sarà consegnata in formato cartaceo o digitale.

Come ottenere la certificazione

COME POSSO OTTENERE LA CERTIFICAZIONE CON IMMUNI?

Su Immuni per il recupero della Certificazione è stata attivata una apposita
sezione “EU digital COVID certificate” visibile nella schermata iniziale della
APP.

Per ottenere la Certificazione verde COVID-19 devi inserire:

 * le ultime otto cifre del numero di identificazione della Tessera Sanitaria
   (lo trovi sul retro della tessera, l’ultimo codice in basso)
 * la data di scadenza della stessa
 * uno dei codici univoci ricevuti rispettivamente con:
   * il tampone molecolare (CUN)
   * il tampone antigenico rapido (NRFE)
   * il certificato di guarigione (NUCG)

In alternativa a questi codici, puoi inserire il codice autorizzativo (AUTHCODE)
ricevuto via e-mail o SMS ai recapiti che hai comunicato quando hai fatto la
vaccinazione o il test antigenico/molecolare o è stato emesso il certificato di
guarigione.

La Certificazione verde COVID–19 viene mostrata a video e il QR Code salvato nel
dispositivo mobile in modo che possa essere visualizzato e mostrato anche in
modalità offline.

Quest’azione non avrà nessun tipo di ripercussione a livello di privacy. Lo
strumento è e rimarrà assolutamente privacy preserving, nel senso che in nessuno
modo le informazioni dell’utente lasceranno il dispositivo mobile né verranno
messe in relazione con le informazioni di contact tracing.

La Certificazione rimarrà soltanto sul cellulare dell’utente e non verrà
veicolata in nessun altro luogo. Il flusso è quindi unidirezionale: dal database
centrale che gestirà le Certificazioni, verso il cellulare dell’utente.

Le informazioni che si dovranno inserire su Immuni (Codice e Tessera Sanitaria)
serviranno solamente per permettere il recupero della propria Certificazione, e
non contribuiranno in nessun modo a una profilazione degli utenti. L’App quindi
rimarrà anonima.

App Immuni: apre una nuova finestra

COME SI OTTIENE LA CERTIFICAZIONE SU APP IO?

Il recupero della Certificazione su app IO è automatico, senza doverne fare
richiesta né inserire codici o altri dati. Gli utenti ricevono infatti una
notifica sul proprio dispositivo mobile e, dopo aver visualizzato la
Certificazione, è possibile salvarla nella memoria locale (es. come immagine
nella galleria fotografica del cellulare).

L’accesso ad app IO avviene tramite l’identità digitale (SPID/CIE).

Per maggiori dettagli e tutti gli aggiornamenti su come si ottiene la
Certificazione Verde COVID-19 tramite app IO, consulta la pagina dedicata su
io.italia.it: apre una nuova finestra

COME POSSO OTTENERE LA CERTIFICAZIONE CON L’IDENTITÀ DIGITALE (SPID/CIE)?

Grazie all’identità digitale (SPID/CIE) è possibile acquisire la Certificazione
dal sito www.dgc.gov.it . È necessario accedere alla sezione dedicata e inserire
le proprie credenziali. Non sarà necessario inserire nessun altro tipo di
informazione.

Lo stesso può essere fatto utilizzando app IO, inserendo le proprie credenziali
SPID o CIE.

Richiedi con identità digitale (Spid/Cie)

Richiedi con App IO

POSSO ACQUISIRE LA CERTIFICAZIONE SENZA IDENTITÀ DIGITALE (SPID/CIE)?

Sì, all’indirizzo email o numero di telefono fornito quando hai fatto la
vaccinazione o il test antigenico/molecolare o è stato emesso il certificato di
guarigione viene inviato un codice (AUTHCODE). Andando sul sito www.dgc.gov.it o
su App Immuni è sufficiente inserire il codice assieme al numero e data di
scadenza della propria Tessera Sanitaria per ottenere la Certificazione. Se non
sei iscritto al SSN e non hai la Tessera Sanitaria puoi inserire insieme
all’AUTHCODE il numero del documento di identità registrato per il test o il
certificato di guarigione.

In alternativa, è possibile recarsi dal proprio medico di base o andare in
farmacia fornendo il proprio Codice Fiscale e Tessera Sanitaria.

Richiedi con la Tessera sanitaria o Documento d’identità

POSSO ACQUISIRE LA CERTIFICAZIONE SE NON HO UN CELLULARE O COMPUTER?

Sì, è possibile rivolgersi al proprio medico di base o in farmacia e fornire il
proprio Codice Fiscale e Tessera Sanitaria. A quel punto l’intermediario (medico
o farmacista) potrà o stampare la Certificazione con il QR Code o inviarlo ad un
indirizzo email da te indicato.

COME OTTENGO IL CODICE (AUTHCODE) PER ACQUISIRE LA CERTIFICAZIONE?

Al momento della generazione della Certificazione verde COVID-19, la piattaforma
nazionale invia un messaggio con il codice AUTHCODE associato alla
certificazione ai recapiti email o SMS se forniti quando hai fatto la
vaccinazione o il test antigenico/molecolare o è stato emesso il certificato di
guarigione.

Questo codice, assieme ai dati della Tessera Sanitaria, permette di ottenere la
Certificazione su www.dgc.gov.it o su app Immuni.

Segui le istruzioni contenute nel messaggio e fai attenzione che il mittente sia
"Ministero della Salute" (noreply.digitalcovidcertificate@sogei.it) per la email
e Min Salute per gli SMS.

ASSISTENZA

POSSO RECUPERARE IL MIO CODICE AUTHCODE DA SOLO IN CASO DI SMARRIMENTO O SE NON
L’HO RICEVUTO?

Dal 30 luglio è possibile per coloro che hanno i requisiti per la Certificazione
verde COVID-19 e non hanno ricevuto o hanno smarrito l'SMS o l'email, recuperare
l’AUTHCODE in autonomia.

Basta inserire il codice fiscale, le ultime 8 cifre della tessera sanitaria e la
data dell'evento che ha generato la certificazione verde (data dell'ultima
vaccinazione o del prelievo del tampone o, per le certificazioni di guarigione,
la data del primo tampone molecolare positivo).

Recupera AUTHCODE recupera AUTHCODE

Una volta ottenuto l'AUTHCODE si potrà scaricare la Certificazione dallo stesso
sito con Tessera Sanitaria o con App IMMUNI.

Ricorda che la certificazione dopo la prima dose della vaccinazione viene emessa
solo dopo 12 giorni e ha validità dal 15esimo giorno dalla somministrazione.

Assicurati di aver fornito i tuoi contatti (numero di cellulare o l’indirizzo
email) in occasione delle prestazioni sanitarie che danno diritto a ottenere la
Certificazione verde COVID-19, in questo modo sarai sicuro di ricevere
tempestivamente la notifica con l’AUTHCODE.

HO RICEVUTO IL CODICE AUTHCODE VIA MAIL O SMS MA UTILIZZANDOLO SUL SITO O APP
IMMUNI RISULTA CHE LA CERTIFICAZIONE NON È DISPONIBILE, COME MAI?

La Piattaforma nazionale invia il codice AUTHCODE ai contatti mail o SMS
comunicati in fase di prestazione sanitaria (per esempio la vaccinazione). Se
hai lasciato i tuoi contatti per un parente (per esempio un genitore anziano),
potresti ricevere il codice AUTHCODE di una Certificazione che non è intestata a
te. Nei messaggi di contatto vengono specificate le prime due lettere del nome e
la prima lettera del cognome dell'intestatario della Certificazione,
intervallate da un asterisco. Verifica che siano le tue. Anche la Tessera
sanitaria da abbinare all'AUTHCODE deve essere della persona a cui sono riferite
le iniziali riportate nel messaggio.

POSSO RICEVERE IL CODICE (AUTHCODE) PER I MIEI FAMILIARI?

La piattaforma nazionale invia, ai recapiti comunicati per la vaccinazione, il
test o il certificato di guarigione, il codice AUTHCODE per acquisire la
Certificazione. Pertanto se, per esempio, i genitori hanno lasciato i propri
recapiti per i figli, avranno la possibilità di acquisire la Certificazione a
nome loro. Una volta ricevuto il codice basta seguire i canali a disposizione e
le istruzioni nel messaggio.

Come ottenere la certificazione

NON HO LA TESSERA SANITARIA IN QUANTO NON ISCRITTO AL SISTEMA SANITARIO
NAZIONALE, È UN PROBLEMA?

Non è un problema, dal sito www.dgc.gov.it è comunque possibile recuperare la
propria Certificazione. È sufficiente inserire il codice (AUTHCODE) ricevuto via
SMS o email insieme al numero del documento, che hai comunicato quando hai fatto
il tampone o è stato emesso il certificato di guarigione.

A CHI POSSO RIVOLGERMI PER INFORMAZIONI E ASSISTENZA?

Per informazioni e assistenza sulla Certificazione verde COVID-19 chiama il
numero di pubblica utilità 1500 (attivo tutti i giorni, 24 ore su 24).

Per recuperare il tuo codice AUTHCODE (se lo hai smarrito o non lo hai ricevuto
anche se hai fatto il vaccino o il tampone o sei guarito dal COVID-19) dal 30
luglio 2021 è disponibile una nuova applicazione che ti permette di ottenere
l’AUTHCODE in autonomia.

Recupera AUTHCODE recupera AUTHCODE

Se hai comunque bisogno di aiuto per recuperare l'AUTHCODE, chiama il numero di
pubblica utilità 1500 (il servizio di recupero AUTHCODE è attivo dal 12 luglio
2021).

(Dal 1° ottobre 2021 il numero verde 800.91.24.91 risponderà soltanto per
assistenza App Immuni e non saranno più attive le caselle di posta elettronica)

VERIFICAC19 – INFORMAZIONI PER GLI OPERATORI

COS’È VERIFICAC19?

La verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 in Italia prevede l’utilizzo
dell’app nazionale VerificaC19, installata su un dispositivo mobile.

L’applicazione consente di verificare l’autenticità e la validità delle
Certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet e senza
memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore.
L’applicazione VerificaC19 è conforme alla versione europea, ma ne diminuisce il
numero di dati visualizzabili dall’operatore per minimizzare le informazioni
trattate.

VerificaC19 permette anche il controllo dell’EU Digital Covid Certificate emesso
da altri paesi europei.

L’App VerificaC19 è gratuita e può essere scaricata da Appstore e Playstore.
Informazioni per gli operatori - App VerificaC19

A CHE COSA SERVE L’APP?

La Certificazione verde COVID-19 (in Europa EU Digital Covid Certificate) è lo
strumento ideato per permettere di viaggiare in maniera più sicura nei Paesi
dell'Unione europea e nei Paesi dell'area Schengen.

L’App VerificaC19 ha due funzioni:

 1. validare l’autenticità della Certificazione
 2. verificare che l'intestatario della Certificazione abbia i requisiti
    necessari per entrare nel Paese di destinazione, nel caso di un viaggio
    all’estero, o per compiere una specifica attività sul territorio italiano.

COME SI USA L’APP?

Per verificare la Certificazione con VerificaC19 è necessario seguire i seguenti
passi:

 1. il verificatore deve richiedere la Certificazione all’interessato, che
    mostrerà il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).
 2. l’App VerificaC19 scansione il QR Code, ne estrae le informazioni e procede
    con il controllo.
 3. l’App VerificaC19 applica le regole per verificare la Certificazione,
    fornendo tre possibili risultati (nei prossimi aggiornamenti della App):
    * schermata verde: la Certificazione è valida per l’Italia e l’Europa;
    * schermata azzurra: la Certificazione è valida solo per l’Italia;
    * schermata rossa: la Certificazione non è ancora valida o è scaduta o c’è
      stato un errore di lettura.
 4. Gestori o titolari accertano la validità della certificazione.

HO BISOGNO DI ACCESSO AD INTERNET PER VERIFICARE LE CERTIFICAZIONI?

Per utilizzare correttamente l’App VerificaC19 è necessario collegarsi una volta
al giorno ad una rete internet. Successivamente l’applicazione funziona
correttamente offline. Il collegamento serve per due motivi:

 1. aggiornare l’elenco delle chiavi pubbliche che gli Stati Membri utilizzano
    per stabilire l’autenticità delle Certificazioni;
 2. aggiornare l’App con nuove ed eventuali funzionalità operative.

QUALI DATI VENGONO LETTI?

La lettura del QR Code non rivela l’evento sanitario che ha generato la
Certificazione (tampone, vaccino o guarigione). Le uniche informazioni personali
visualizzabili dal verificatore saranno quelle necessarie ad accertare la
validità della certificazione. La verifica non prevede la memorizzazione di
alcuna informazione riguardante il cittadino sul dispositivo del verificatore.

CHI SONO GLI OPERATORI CHE POSSONO VERIFICARE LA CERTIFICAZIONE?

Di seguito è riportato l’elenco degli operatori incaricati di verificare la
Certificazione verde COVID-19.

 * I pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni.
 * Il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di
   intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici
   esercizi iscritto nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 8, della legge 15
   luglio 2009, n. 94.
 * I soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per
   l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19,
   nonché i loro delegati.
 * Il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si
   svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso
   di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
 * I gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie
   e socio-assistenziali per l’accesso alle quali in qualità di visitatori sia
   prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro
   delegati.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 giugno 2021: apre una nuova
finestra

 * I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati, fermo
   restando il rispetto delle misure di contenimento e di contrasto dei rischi
   sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19, come definite dalle linee
   guida e dai protocolli.
 * Il dirigente scolastico e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia,
   dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali
   di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che
   realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e degli
   istituti tecnici superiori, nonché delle scuole paritarie e non paritarie o
   loro delegati sono tenuti a controllare la certificazione verde attraverso
   una piattaforma interoperabile nazionale, predisposta dal Ministero
   dell'Istruzione in collaborazione con il Ministero della Salute. Su richiesta
   del verificatore il personale in servizio a scuola o presente nei locali
   scolastici è tenuto a mostrare, in formato digitale oppure cartaceo, il QR
   Code abbinato alla propria certificazione verde COVID-19.
 * I responsabili delle università e delle istituzioni di alta formazione
   artistica, musicale e coreutica. Le verifiche sono svolte a campione con le
   modalità individuate dalle università.

Nel caso in cui l’accesso alle strutture scolastiche e universitarie sia
motivato da ragioni di servizio o di lavoro da parte di personale esterno, la
verifica sul rispetto del possesso del green pass deve essere effettuata anche
dai rispettivi datori di lavoro.

DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021 n. 111: apre una nuova finestra

 * I datori di lavoro sia del settore pubblico sia del settore privato. Entro il
   15 ottobre devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche.
   I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di
   lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano
   i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali
   violazioni. Per i lavoratori che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria
   attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le
   Amministrazioni o luoghi di lavoro privati, anche sulla base di contratti
   esterni, le verifiche sono effettuate anche dai rispettivi datori di lavoro.
 * I responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività
   giudiziaria, individuato per la magistratura ordinaria nel procuratore
   generale presso la Corte di appello, anche avvalendosi di delegati.

DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127: apre una nuova finestra

HO EFFETTUATO UNA SCANSIONE ED È COMPARSA LA SCHERMATA VERDE “CERTIFICAZIONE
VALIDA IN ITALIA E IN EUROPA”, COSA VUOL DIRE?

Quando compare la schermata verde, il titolare della Certificazione ha i
requisiti necessari per viaggiare in Europa.

Allo stesso tempo gli è permesso svolgere attività o accedere a luoghi per cui
in Italia è necessaria la Certificazione verde COVID-19.

HO EFFETTUATO UNA SCANSIONE ED È COMPARSA LA SCHERMATA AZZURRA “CERTIFICAZIONE
VALIDA SOLO IN ITALIA”, COSA VUOL DIRE?

Quando compare la schermata azzurra, al titolare della Certificazione è permesso
svolgere attività o accedere a luoghi per cui in Italia è necessaria la
Certificazione verde COVID-19 (nei prossimi aggiornamenti della App).

Al titolare della Certificazione verde COVID-19 non è però permesso viaggiare in
Europa.

HO EFFETTUATO UNA SCANSIONE ED È COMPARSA LA SCHERMATA ROSSA “CERTIFICAZIONE NON
VALIDA”, COSA VUOL DIRE?

Una Certificazione può essere non valida per due motivi.

 * Certificazione scaduta, tutte le Certificazioni hanno durata limitata a
   seconda della prestazione sanitaria a cui è collegata: 48 ore per i tamponi
   antigenici, 72 ore per i tamponi molecolari, 6 mesi per i certificati di
   guarigione e 12 mesi per il completamento del ciclo di vaccinazione. In
   aggiunta, nei casi di vaccini doppia dose, la Certificazione generata con la
   prima dose scadrà con la generazione della Certificazione per seconda dose.
 * Certificazione verde COVID-19 non autentica.

HO EFFETTUATO UNA SCANSIONE ED È COMPARSA LA SCHERMATA ROSSA “CERTIFICAZIONE NON
ANCORA VALIDA”, COSA VUOL DIRE?

Quando compare la schermata rossa con la scritta “Certificazione non ancora
valida” vuol dire che che non è ancora cominciata la validità della
Certificazione. Due i casi pertinenti:

 * per viaggiare in Europa bisogna aver completato il ciclo vaccinale da almeno
   14 giorni;
 * per la prima dose dei vaccini che ne richiedono due, o per i vaccini
   monodose, la Certificazione è valida dal 15° giorno dopo la somministrazione.

HO EFFETTUATO UNA SCANSIONE ED È COMPARSA LA SCHERMATA ROSSA “ERRORE DI LETTURA
QR CODE, OPPURE NON È UNA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19”, COSA VUOL DIRE?

Quando compare la schermata rossa con la scritta “Errore di lettura QR Code,
oppure non è una Certificazione verde COVID-19” le cause sono due:

 * Errore di lettura QR Code: c’è stato un errore di lettura da parte dell’app
   VerificaC19. Puoi riprovare cercando condizioni di luce migliori, e
   assicurandoti che l’inquadratura della fotocamera sia allineata al QR Code da
   scansionare.
 * VerificaC19 riconosce solamente i QR Code che rispettano le specifiche
   europee dell’EU Digital Covid Certificate. Nessun’altra tipologia di QR Code
   potrà quindi essere scansionata con successo dall’App.

QUALI ALTRI CERTIFICAZIONI EXTRA-UE VENGONO RICONOSCIUTE COME VALIDE IN ITALIA
PER SPOSTAMENTI E ATTIVITÀ?

Con l’ordinanza del 29 luglio 2021 del Ministero della salute: apre una nuova
finestra, le certificazioni rilasciate dalle autorità sanitarie del Canada,
Giappone, Israele, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi
Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di
Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo) e Stati
Uniti d'America, sono riconosciute come equivalenti a quelle dell’Unione Europea
emesse dopo la vaccinazione oppure un test negativo oppure la guarigione da
COVID-19.

Le certificazioni possono essere esibite in formato digitale o cartaceo, nel
rispetto dei requisiti della Circolare del 30 luglio 2021 del Ministero della
salute: apre una nuova finestra per quanto riguarda vaccinazione e guarigione.
Le Certificazioni permettono di accedere ad attività e servizi in Italia al pari
della Certificazione verde COVID-19.

In caso di viaggio (ingresso o ritorno in Italia), l'utilizzo della
Certificazione dipende dal Paese di provenienza o transito. Per approfondire
consulta le pagine dedicate ai viaggiatori
https://www.salute.gov.it/viaggiatori: apre una nuova finestra nel sito del
ministero della salute.

QUALI CATEGORIE DI PERSONE NON DEVONO ESIBIRE LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 O
POSSONO ESIBIRE ALTRI CERTIFICATI PER ACCEDERE AD ATTIVITÀ E SERVIZI IN ITALIA?

L'obbligo della Certificazione verde COVID-19 non si applica per accedere alle
attività e ai servizi sul territorio nazionale alle seguenti categorie di
persone:

 * ai bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale
 * ai soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di
   idonea certificazione medica. Fino al 30 novembre 2021 (termine prorogato con
   Circolare del Ministero della Salute del 25 settembre 2021-pdf: apre una
   nuova finestra), possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione in
   formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei
   Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai
   Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell'assistito che
   operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale,
   secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite
   dalla Circolare del Ministero della Salute 04 agosto 2021 - pdf: apre una
   nuova finestra. Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi
   dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 30 novembre.
 * ai cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi)
   nell'ambito della sperimentazione Covitar. La certificazione, con validità
   fino al 30 novembre 2021, sarà rilasciata dal medico responsabile del centro
   di sperimentazione in cui è stata effettuata in base alla Circolare del
   Ministero della Salute 5 agosto 2021 - pdf: apre una nuova finestra
 * alle persone in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2
   rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San
   Marino, nelle more dell'adozione della circolare del Ministero della salute
   che definisce modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni
   dell'Agenzia europea per i medicinali, e comunque non oltre il 15 ottobre
   2021 (Decreto legge 6 agosto 2021 n.111: apre una nuova finestra).

In merito alle proroghe di validità delle certificazioni di esenzione, si
precisa che non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già
emesse, salvo i casi in cui le stesse contengano dati del soggetto interessato,
ulteriori rispetto a quelli indicati per la loro compilazione, a carattere
sensibile (es. motivazione clinica dell’esenzione).

STO RISCONTRANDO DEI PROBLEMI TECNICI NEL FUNZIONAMENTO DI VERIFICAC19, COSA
POSSO FARE? A CHI MI POSSO RIVOLGERE?

In caso di malfunzionamento nella scansione delle Certificazioni verdi COVID-19
è consigliabile disinstallare e riscaricare l'applicazione. Se i problemi
dovessero persistere, è possibile chiamare il numero di pubblica utilità 1500
che risponde tutti i giorni, 24 ore su 24.


CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19EU DIGITAL COVID CERTIFICATE (DIGITAL GREEN
CERTIFICATE)


SUPPORTO

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Numero di pubblica utilità 1500
Attivo 24 ore su 24, tutti i giorni


APP VERIFICATORI

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App VerificaC19 - Informazioni per gli operatori


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