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      <p style="text-style:italic; font-size:0.9em;">I nomi dei file non devono contenere caratteri speciali. Dimensione massima per singolo file 2MB.<br> Dimensione complessiva degli allegati 7MB. Per invii superiori inserire nel campo note "parte
        1" - "parte 2". </p>
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Text Content

 * Home
 * Chi può accedervi
 * L’obiettivo
 * Procedure e esiti
 * Documentazione
 * Accedi

Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento degli avvocati di
Rovigo e dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Rovigo.

PRESENTAZIONE DOMANDA PRELIMINARE

DOMANDA PRELIMINARE

×

Compila i campi richiesti per presentare la domanda preliminare, la quale verrà
sottoposta alle necessarie verifiche.

Nominativo/Denominazione istante


Indirizzo email


Note


Carica documenti necessari (solo in formato PDF)








I nomi dei file non devono contenere caratteri speciali. Dimensione massima per
singolo file 2MB.
Dimensione complessiva degli allegati 7MB. Per invii superiori inserire nel
campo note "parte 1" - "parte 2".






Che cos’è e a cosa serve

Il 28 ottobre 2022 gli Ordini professionali degli Avvocati e dei Dottori
Commercialisti ed Esperti contabili di Rovigo, hanno costituto, nella forma di
associazione senza finalità di lucro, l'Organismo di Composizione della Crisi da
Sovraindebitamento degli Avvocati di Rovigo e dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Rovigo (OCC), ottenendo l’iscrizione al n. 421, nella
sezione A del Registro ministeriale degli Organismi autorizzati alla gestione
della crisi da sovraindebitamento, in data 27 di ottobre 2023.

Referente dell'Organismo è il prof. avv. Diego Manente, avvocato del Foro di
Venezia e docente di Diritto della crisi e dell’insolvenza nell’Università Cà
Foscari Venezia.

L'Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC) ha un ruolo
di ausilio nei confronti del debitore, dei creditori e della stessa autorità
giudiziaria; svolge infatti una funzione di garanzia e terzietà nell'ambito
delle procedure di regolazione del sovraindebitamento.

L'OCC riceve le domande di avvio del procedimento e, valutato il rispetto dei
presupposti normativi, nomina un professionista: il gestore della crisi. A
seguito dell’esame della documentazione prodotta, il gestore affiancherà il
debitore e i suoi consulenti, con lo scopo di addivenire alla ristrutturazione
dei debiti e conseguente soddisfazione dei crediti, secondo specifiche procedure
che si svolgono davanti al Tribunale competente per territorio.

Le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, oggi
disciplinate dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, riguardano il
consumatore, il professionista, l’imprenditore minore, l'imprenditore agricolo,
le start-up innovative, e ogni altro debitore non assoggettabile alla
liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre
procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali, per il
caso di crisi o insolvenza.

Che natura ha l'Organismo di composizione della crisi?

L’OCC è un ente terzo, imparziale e indipendente al quale ciascun debitore, tra
quelli legittimati, può rivolgersi al fine di affrontare la propria situazione
di sovraindebitamento.

Come opera l'Organismo di composizione della crisi?

L'OCC riceve una domanda preliminare di accesso alla procedura da
sovraindebitamento da arte del debitore. A seguito di tale deposito viene
valutata la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto, sui quali possa
fondarsi una domanda adeguata, che conduca all’avvio di una procedura efficace.
Se la verifica si rivelerà positiva, il debitore verrà inviato a depositare
l’istanza definitiva di accesso alla procedura.

Il ruolo del gestore della crisi si esplica, tra l’altro, come di seguito:

 * coopera con il debitore e con i suoi consulenti, nell’elaborazione del piano
   di ristrutturazione e nella formulazione della relativa proposta ai
   creditori;
 * verifica la veridicità delle informazioni contenute nella proposta di accordo
   e nei documenti allegati;
 * svolge le formalità prescritte per la pubblicità della procedura;
 * svolge le funzioni di liquidatore, secondo quanto disposto dal giudice;
 * interviene con ulteriori funzioni in fase di esecuzione del piano.

Cosa si intende per sovraindebitamento?

Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in vigore dal 15 luglio 2022
(che ha sostituito la Legge n.3/2012), qualifica il sovraindebitamento come lo
stato di crisi o di insolvenza del debitore, il quale non è più in grado di
soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

DOCUMENTI NECESSARI
DOMANDA PRELIMINARE CONSUMATORE
DOMANDA PRELIMINARE NON CONSUMATORE

Chi può accedere alle procedure?

Possono accedere alle procedure di composizione della crisi da
sovraindebitamento, tra gli altri:

 * il consumatore;
 * l'imprenditore agricolo;
 * la start up innovativa di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
   convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
 * l'imprenditore minore ai sensi dell'art.2, lettera d), del D.lgs. n.14/2019,
   il quale presenti congiuntamente i seguenti requisiti, nei tre esercizi
   precedenti il deposito dell’ istanza di apertura della liquidazione
   giudiziale:
    * un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad €
      300.000,00 (trecentomila);
    * ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad €
      200.000,00;
    * ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad € 500.000,00

 * l'imprenditore cessato;
 * il socio illimitatamente responsabile;
 * i professionisti, artisti e altri lavoratori autonomi;
 * le società professionali ex L. 183/2011;
 * le associazioni professionali o studi professionali associati;
 * gli enti privati non commerciali.

Qual è l'OCC a cui rivolgesi?

Attenzione
Il debitore può rivolgersi esclusivamente ad Organismi aventi sede nel
Circondario del Tribunale del luogo di residenza del debitore o della sede della
persona giuridica.

Procedure e possibili esiti

Procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 e ss. CCII)

Il piano di ristrutturazione dei debiti è lo strumento riservato esclusivamente
al consumatore, ossia la persona fisica che agisce per scopi estranei
all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale.

Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai
creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico
tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha
contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e
indifferenziato, dei crediti in qualsiasi forma.

La procedura si svolge davanti al Tribunale competente, che è quello della
residenza del debitore. Il Tribunale omologa il Piano quando ricorrono le
condizioni di legge.

Requisiti soggettivi del debitore:

 * deve rivestire la qualifica di consumatore;
 * non deve aver beneficiato dell’esdebitazione nei 5 anni precedenti la
   domanda;
 * non deve aver già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
 * non deve aver causato la situazione di sovraindebitamento per colpa grave,
   malafede o frode.

Procedura di concordato minore (art. 74 e ss. CCII)

Il concordato minore è la procedura alla quale possono accedere i soggetti
sovraindebitati diversi dal consumatore.

La proposta può essere presentata anzitutto, quando lo stato di
sovraindebitamento consente di proseguire l'attività imprenditoriale o
professionale (concordato minore in continuità).

Fuori da tale ipotesi, può essere presentata esclusivamente quando è previsto
l'apporto di risorse esterne, che aumentino in misura apprezzabile la
soddisfazione dei creditori, a seguito della liquidazione del patrimonio del
debitore (concordato minore liquidatorio). La proposta di concordato minore ha
contenuto libero, indica in modo specifico tempi e modalità per superare la
crisi da sovraindebitamento e può prevedere il soddisfacimento anche parziale
dei crediti, attraverso qualsiasi forma, nonché l’eventuale suddivisione dei
creditori in classi. La formazione delle classi è obbligatoria, per i creditori
titolari di garanzie prestate da terzi.

Il Tribunale competente, che è quello della residenza o sede del debitore,
omologa il concordato quando ricorrono le condizioni di legge.

E’ obbligatoria l’assistenza di un difensore.

Requisiti soggettivi del debitore:

 * deve rientrare tra l’elenco dei soggetti sovraindebitati di cui all’art 2
   comma 1 lettera c (professionista; imprenditore minore; imprenditore
   agricolo; start up innovativa; debitore non assoggettabile alla liquidazione
   giudiziale ovvero a liquidazione cotta amministrativa);
 * non aver beneficiato di altra esdebitazione nei 5 anni precedenti la domanda;
 * non aver beneficiato dell’esdebitazione per due volte;
 * non avere commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato (art 268 e ss. CCII)

Qualsiasi debitore in stato di sovraindebitamento può chiedere, con ricorso al
Tribunale competente, presentato con l’assistenza di un OCC, l'apertura nei suoi
confronti di una procedura di liquidazione controllata. Tale procedura prevede
la nomina di un liquidatore a cui spettano una molteplicità di compiti ed
azioni.

Decorsi tre anni dall’apertura della procedura (o anteriormente a seguito del
provvedimento di chiusura) il debitore è ammesso al beneficio della liberazione
dei debiti rimasti insoddisfatti nell’ambito della procedura (cosiddetta
esdebitazione), purché sussistano le seguenti condizioni, previste dall’art. 280
CCII:

 * non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta
   fraudolenta, per delitti contro l’economia pubblica, l'industria e il
   commercio o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio
   dell'attività d’impresa, salvo che per essi sia intervenuta la
   riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati,
   il beneficio può essere riconosciuto solo all’esito del relativo
   procedimento;
 * non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o
   aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del
   patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
 * non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia
   fornito agli organi ad essa preposti, tutte le informazioni utili e i
   documenti necessari per il suo buon andamento;
 * non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la
   scadenza del termine per l'esdebitazione;
 * non abbia già beneficiato dell’esdebitazione per due volte.

Restano esclusi dall’esdebitazione:

 * gli obblighi di mantenimento e alimentari;
 * i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale,
   nonché le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non
   siano accessorie a debiti estinti.

Esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283 CCII)

Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai
creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura,
può accedere all'esdebitazione del sovraindebitato incapiente solo per una
volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal
decreto del Tribunale, laddove sopravvengano utilità rilevanti, che consentano
il soddisfacimento dei creditori in misura complessivamente non inferiore al
10%.

La domanda di esdebitazione, con la prescritta documentazione, è presentata
tramite l’OCC davanti al Tribunale competente (residenza del debitore
sovraindebitato), il quale la concede se ricorrono le condizioni di legge.

Il Tribunale, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza
del debitore, tramite l’accertamento dell’assenza di atti in frode e la mancanza
di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento, pronuncia
l’esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore
deve presentare, a pena di revoca del beneficio, la dichiarazione annuale
relativa alle sopravvenienze rilevanti.

L’OCC, nei quattro anni successivi al deposito del decreto che concede
l’esdebitazione, vigila sulla tempestività del deposito della dichiarazione
annuale obbligatoria e, su richiesta del Tribunale, compie le verifiche
necessarie per accertare l’esistenza di sopravvenienze rilevanti.

Come presentare l'istanza

La procedura si compone di due fasi.

La prima fase è da considerarsi preliminare e ha come scopo di accertare – in
maniera sommaria – se effettivamente sussistano, a favore del soggetto che
intende proporre l’istanza, i requisiti soggettivi ed oggettivi sui quali
fondare la domanda vera e propria.

L’OCC richiede quindi la presentazione di una domanda preliminare, la quale
verrà sottoposta alle necessarie verifiche, che potranno portare a due
risultati.

Se dall’analisi della domanda preliminare, emergerà in maniera evidente
l’impossibilità di accesso ad una procedura, ne verrà data comunicazione al
debitore.

Se invece, l’analisi della domanda farà prevedere la non manifesta infondatezza
dell’istanza di nomina del gestore della crisi, al debitore verrà comunicato il
preventivo di spesa e i successivi adempimenti necessari per il deposito della
domanda definitiva.



Corso del Popolo n. 161,
45100 Rovigo

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